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Mantenimento Figli – Spese Ordinarie e Spese Straordinarie

In questo post parliamo delle spese per il mantenimento dei figli, in particolare sia di quelle ordinarie che straordinarie.

La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie non è contenuta in una specifica norma di legge.

Tale distinzione è rimessa all’interpretazione dei giudici, alla casistica giurisprudenziale e ai protocolli di intesa stabiliti dai vari Tribunali.

L’assegno periodico di mantenimento copre oltre alle spese ordinarie, una percentuale delle spese straordinarie.

Sono spese ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli come ad esempio:

– spese scolastiche (libri di testo, cancelleria, vestiario per attività sportiva scolastica, quote iscrizione a gite scolastiche

– spese relative agli studi universitari

– visite pediatriche

– acquisto di medicinali da banco o di uso frequente

– visite di controllo di routine

Queste sono spese ordinarie anche se spalmate nel corso di un anno e non a carattere giornaliero.

Sono invece spese straordinarie le spese per eventi imprevedibili, saltuari o eccezionali ,riferibili  ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Sentenza della Cassazione civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. civ., n. 23411).

Devono essere concordate preventivamente tra i coniugi a meno che non si tratti di spese mediche indifferibili e urgenti.

La mancanza di qualsiasi accordo esclude il rimborso.

Sono spese straordinarie:

-master e scuole private

-viaggi di studio all’estero

-ripetizioni scolastiche,

interventi chirurgici improvvisi

-trattamenti psicoterapeutici

-cicli di fisioterapia a seguito di incidenti stradali

-occhiali da vista

– apparecchio ortodontico

– spese sanitarie non coperte dal SSN

Le spese straordinarie si dividono poi in necessarie e obbligatorie che possono essere sostenute senza un accordo preventivo (libri scolastici, spese sanitarie urgenti) e spese straordinarie non obbligatorie o non necessarie per le quali il genitore che ne chiede la restituzione pro quota deve provare di aver preventivamente consultato l’altro genitore .

Per ulteriori approfondimenti o domande e richieste di pareri specifiche sul tema delle spese per il manteninento dei figli, sia ordinarie che straordinarie, é disponibile il nostro servizio di consulenza legale online.