Oggi in questo post di Consulenza Legale Online parliamo del tema della CULPA IN EDUCANDO E CULPA IN VIGILANDO NELL’AMBITO SCOLASTICO
Partiamo dando una spiegazione dei termini “ culpa in educando” e “culpa in vigilando”.
Cosa significano queste due espressioni?
La culpa in educando tradotto significa colpa nell’educare, indica cioè la responsabilità dei genitori e del tutore per i danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione). Le persone sopra indicate liberate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto.
La culpa in vigilando tradotto significa colpa nel vigilare, indica cioè la responsabilità per il fatto illecito(danno ingiusto)commesso da altri, che viene attribuita a coloro che sono tenuti alla sorveglianza di determinate persone considerate non in grado di rendersi pienamente conto delle proprie azioni.
Si ha quindi responsabilità dei genitori per i figli minori, degli insegnanti per gli allievi, del tutore per l’interdetto a lui affidato. Questi soggetti tenuti alla sorveglianza sono liberati da responsabilità per i danni cagionati dai sorvegliati solo se provano di non aver potuto impedire la commissione del fatto.
Questi due concetti sono racchiusi nell’art.2048 del Cod.Civile che testualmente recita :
– Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Nell’ambito scolastico gli insegnanti sono responsabili dei danni provocati a terzi dal minore capace di intendere e di volere quando questi si trovi sotto la sua sorveglianza.(Culpa in vigilando)
Nel caso si tratti di studenti della scuola materna o delle prime classi elementari si applicherà l’art. 2047 cod.civ. che riguarda invece soggetti reputati non in grado di rendersi pienamente conto delle proprie azioni ma sulle quali gli insegnanti hanno comunque un obbligo di sorveglianza.
La culpa in vigilando implica una colpa presunta cioè una colpa dovuta ad un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza.
Tale presunzione può essere superata dimostrando di non aver potuto impedire l’evento dannoso.
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