Affido condiviso

Prima dell’entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006 n.54 la regola era quella dell’affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore restava affidato al genitore considerato più idoneo a garantire il pieno sviluppo della personalità,la migliore educazione, istruzione e cura.

Il genitore non affidatario manteneva comunque la potestà congiunta in ordine alle scelte più importanti e alle questioni di straordinaria amministrazione. Ora invece la regola è la bigenitorialità nei confronti dei figli minori.

Per meglio tutelare l’interesse del minore, la legge rende i genitori entrambi responsabili della cura, educazione,istruzione dei minori anche dopo la separazione.

Il pricipio che la bigenitorialità costituisce ora la regola e non più l’eccezione è stato ribadito  recentemente dalla Suprema Corte. L’affidamento condiviso dei figli, che si pone come regola, non può essere escluso dalla mera conflittualità dei genitori. Spetta al giudice valutare le singole situazioni e stabilire se nel concreto esiste un effettivo pregiudizio per il minore.(Cassazione civile n. 16593 del 18 giugno 2008.)

Avv. Arianna Fiori