In questo post parliamo delle spese per il mantenimento dei figli, in particolare sia di quelle ordinarie che straordinarie.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie non è contenuta in una specifica norma di legge.
Tale distinzione è rimessa all’interpretazione dei giudici, alla casistica giurisprudenziale e ai protocolli di intesa stabiliti dai vari Tribunali.
L’assegno periodico di mantenimento copre oltre alle spese ordinarie, una percentuale delle spese straordinarie.
Sono spese ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli come ad esempio:
– spese scolastiche (libri di testo, cancelleria, vestiario per attività sportiva scolastica, quote iscrizione a gite scolastiche
– spese relative agli studi universitari
– visite pediatriche
– acquisto di medicinali da banco o di uso frequente
– visite di controllo di routine
Queste sono spese ordinarie anche se spalmate nel corso di un anno e non a carattere giornaliero.
Sono invece spese straordinarie le spese per eventi imprevedibili, saltuari o eccezionali ,riferibili ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Sentenza della Cassazione civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. civ., n. 23411).
Devono essere concordate preventivamente tra i coniugi a meno che non si tratti di spese mediche indifferibili e urgenti.
La mancanza di qualsiasi accordo esclude il rimborso.
Sono spese straordinarie:
-master e scuole private
-viaggi di studio all’estero
-ripetizioni scolastiche,
interventi chirurgici improvvisi
-trattamenti psicoterapeutici
-cicli di fisioterapia a seguito di incidenti stradali
-occhiali da vista
– apparecchio ortodontico
– spese sanitarie non coperte dal SSN
Le spese straordinarie si dividono poi in necessarie e obbligatorie che possono essere sostenute senza un accordo preventivo (libri scolastici, spese sanitarie urgenti) e spese straordinarie non obbligatorie o non necessarie per le quali il genitore che ne chiede la restituzione pro quota deve provare di aver preventivamente consultato l’altro genitore .
Per ulteriori approfondimenti o domande e richieste di pareri specifiche sul tema delle spese per il manteninento dei figli, sia ordinarie che straordinarie, é disponibile il nostro servizio di consulenza legale online.