Archivio della categoria: Diritto di Famiglia

Mantenimento Figli – Spese Ordinarie e Spese Straordinarie

In questo post parliamo delle spese per il mantenimento dei figli, in particolare sia di quelle ordinarie che straordinarie.

La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie non è contenuta in una specifica norma di legge.

Tale distinzione è rimessa all’interpretazione dei giudici, alla casistica giurisprudenziale e ai protocolli di intesa stabiliti dai vari Tribunali.

L’assegno periodico di mantenimento copre oltre alle spese ordinarie, una percentuale delle spese straordinarie.

Sono spese ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli come ad esempio:

– spese scolastiche (libri di testo, cancelleria, vestiario per attività sportiva scolastica, quote iscrizione a gite scolastiche

– spese relative agli studi universitari

– visite pediatriche

– acquisto di medicinali da banco o di uso frequente

– visite di controllo di routine

Queste sono spese ordinarie anche se spalmate nel corso di un anno e non a carattere giornaliero.

Sono invece spese straordinarie le spese per eventi imprevedibili, saltuari o eccezionali ,riferibili  ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Sentenza della Cassazione civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. civ., n. 23411).

Devono essere concordate preventivamente tra i coniugi a meno che non si tratti di spese mediche indifferibili e urgenti.

La mancanza di qualsiasi accordo esclude il rimborso.

Sono spese straordinarie:

-master e scuole private

-viaggi di studio all’estero

-ripetizioni scolastiche,

interventi chirurgici improvvisi

-trattamenti psicoterapeutici

-cicli di fisioterapia a seguito di incidenti stradali

-occhiali da vista

– apparecchio ortodontico

– spese sanitarie non coperte dal SSN

Le spese straordinarie si dividono poi in necessarie e obbligatorie che possono essere sostenute senza un accordo preventivo (libri scolastici, spese sanitarie urgenti) e spese straordinarie non obbligatorie o non necessarie per le quali il genitore che ne chiede la restituzione pro quota deve provare di aver preventivamente consultato l’altro genitore .

Per ulteriori approfondimenti o domande e richieste di pareri specifiche sul tema delle spese per il manteninento dei figli, sia ordinarie che straordinarie, é disponibile il nostro servizio di consulenza legale online.

E’ figlio mio? Il disconoscimento di paternità

Il Decreto legislativo28 dicembre 2013 n. 154 elimina ogni discriminazione fra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori dal matrimonio garantendo la piena uguaglianza degli stesse e riscrive l’azione di disconoscimento della paternità che trova oggi regolamentazione negli articoli 243 bis e seguenti del codice civile.

Art.243 bis. Disconoscimento di paternità

L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di paternità: chi nasce o viene concepito in costanza di matrimonio si presume figlio del marito della madre.

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con il d.lgs 154 /2013 si è superata l’ulteriore presunzione della nascita nei 180 giorni (periodo minimo per la gestazione).

L’azione di disconoscimento di paternità è l’azione di stato volta a rimuovere il rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

I soggetti legittimati sono:

– il marito che può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita ovvero dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza di generare o dell’adulterio della moglie ovvero dal giorno del ritorno nella residenza familiare se non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio ovvero dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita.

la madre che può proporre azione di disconoscimento nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

In ogni caso l’azione di disconoscimento non può essere proposta decorsi cinque anni dalla nascita.

il figlio maggiorenne in ogni tempo.

il curatore speciale nominato dal giudice su istanza :

– del figlio che abbia compiuto quattordici anni

– del  p.m. che potrà attivarsi su segnalazione dei genitori decaduti dall’azione diretta, di altri parenti o di terzi, sia di ufficio, per il figlio infraquattordicenne.

– del padre biologico sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.

L’azione si propone con atto di citazione innanzi al tribunale.

La sentenza di disconoscimento ha natura costitutiva ed afficacia “ex tunc” cioè agisce fin dall’inizio determinando al passaggio in giudicato la perdita dello stato di figlio e la cessazione di ogni obbligo genitoriale.

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Divorzio breve approvato in commissione giustizia

Oggi la commissione giustizia della camera ha approvato il disegno di legge sul divorzio breve. E’ previsto il passaggio in aula il prossimo 26 Maggio.

Interessanti le novità per quanto concerne le tempistiche delle separazioni e si parla di 12 mesi per la separazione giudiziale e 6 per la separazione consensuale dei coniugi.

Seguiranno aggiornamenti sul blog non appena il disegno di legge troverà il via libera politico definitivo. Le principali agenzie di stampa AGI ed ANSA confermano la notizia.

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separazione legale

 

 

A che età ci si separa?

Ci si chiede sempre quale sia l’età critica per la separazione, esistono molti dati al riguardo ed in questo post scopriamo cosa succede caso per caso.

L’età critica per l’uomo è fra i 40 ed i 44 anni. Il numero di separazioni riportato nel grafico seguente è impressionante (più di 18.000 uomini si sono separati nel 2010. Sorgente: Istat).

Separazione: Età media per gli uomini (Istat, 2010)

Separazione legale: Età critica per gli uomini (Fonte:Istat, 2010)

Cosa succede alle donne invece? L’età critica per la separazione è simile a quella degli uomini.

Separazione: Età critica per le donne

Separazione legale: Età critica per le donne (Fonte: Istat, 2010)

Andiamo a conoscere nel dettaglio i dati per la fascia critica degli uomini fra i 40-44 anni e fra i 45-49 anni.

Ecco i dati per gli uomini fra i 40 ed i 44 anni. Mediamente si separano da una donna di 39 anni.

Separazione: Uomo fra i 40 ed i 44 anni

Separazione legale: Uomo fra i 40 ed i 44 anni (Fonte: Istat, 2010)

E per quelli che si affrontano la separazione fra i 45 ed i 49 anni? La donna ha mediamente 43 anni.

Separazione Legale: Uomo di 45-49 anni

Separazione legale: Uomo di 45-49 anni (Fonte: Istat, 2010)

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Assegno Mantenimento Coniuge in caso di Separazione o Divorzio

Se vuoi saperne di più su l’assegno di mantenimento del coniuge in caso di separazione o divorzio e cosa succederà al tuo tenore di vita dopo la separazione questo post fa per te.

In particolare, questo articolo mostra quali siano i valori degli assegni di mantenimento nei casi di separazione o di divorzio. Tralasciamo pertanto la definizione teorica per capire invece a quanto ammontino gli importi degli assegni di mantenimento secondo le statistiche.

In caso di separazione quello che i dati statistici dicono è che in media l’importo dell’assegno di mantenimento del coniuge è pari a: 447€ (in Italia, dati 2010).

L’immagine seguente chiarisce meglio la situazione. Gli assegni sono stati divisi per 7 classi di importo e per ogni classe è visibile la percentuale di assegni corrisposti. E’ importante notare che:

      • Quasi un assegno su tre è al di sotto di 150€!
      • Un assegno su cinque è tra 150€ e 250€
      • Un assegno su cinque è tra 250€ e 400€
      • 7 persone su 10 si sono viste riconosciute un assegno di mantenimento di separazione sotto i 400€
      • Il valore medio è di 447€ perché “pochi elevati assegni” alzano la media ma il valore “mediano” è un numero attorno ai 250€.

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 Immagine 1: Valore Assegno Mantenimento Coniuge in caso di Separazione (Istat, 2010)

In caso di divorzio la situazione cambia poco, come mostra il seguente grafico il valore medio dell’assegno di mantenimento del coniuge in caso di divorzio è pari a: 445€. In questo caso però il valore mediano sale a 350€. Infatti, il 40% degli assegni di mantenimento in caso di divorzio si colloca in una fascia di importo fra i 250€ ed i 400€ (Quasi la metà dei casi!).

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 Immagine 2: Valore Assegno Mantenimento Coniuge in caso di Divorzio (Istat, 2010)

Gli assegni di mantenimento non hanno dunque valori molto elevati in assoluto e la situazione economica dopo la separazione  per la ex-coppia diventa in molti casi critica. Le statistiche confermano che in molti casi la situazione economica della coppia peggiora dopo la separazione coniugale.

In particolare, per l’uomo la situazione è critica per il 40% dei separati. Il grafico seguente mostra che per poco meno della metà degli uomini la situazione rimane uguale mentre per ben il 40% le condizioni economiche peggiorano notevolmente.

separazione  tenore vita uomo istat 2009

 Immagine 3: Separazione, Uomo, come cambia il tenore di vita (Istat, 2010)

Non va meglio alle donne, perché per ben il 51% delle donne separate il tenore di vita peggiora, come mostrato nell’immagine seguente.

separazione cambio tenore vita donna istat 2009

 Immagine 4: Separazione, Donna, come cambia il tenore di vita (Istat, 2010)

Alla luce dei dati presentati è importante capire sin dalle prime fasi della separazione quale potrà essere la propria posizione economica futura e come cautelarsi per tutelare i propri interessi.

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Affido condiviso

Prima dell’entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006 n.54 la regola era quella dell’affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore restava affidato al genitore considerato più idoneo a garantire il pieno sviluppo della personalità,la migliore educazione, istruzione e cura.

Il genitore non affidatario manteneva comunque la potestà congiunta in ordine alle scelte più importanti e alle questioni di straordinaria amministrazione. Ora invece la regola è la bigenitorialità nei confronti dei figli minori.

Per meglio tutelare l’interesse del minore, la legge rende i genitori entrambi responsabili della cura, educazione,istruzione dei minori anche dopo la separazione.

Il pricipio che la bigenitorialità costituisce ora la regola e non più l’eccezione è stato ribadito  recentemente dalla Suprema Corte. L’affidamento condiviso dei figli, che si pone come regola, non può essere escluso dalla mera conflittualità dei genitori. Spetta al giudice valutare le singole situazioni e stabilire se nel concreto esiste un effettivo pregiudizio per il minore.(Cassazione civile n. 16593 del 18 giugno 2008.)

Avv. Arianna Fiori

Cos’è l’amministrazione di sostegno?

In questo post parliamo della figura dell’amministratore di sostegno.

Al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni quotidiane è intervenuta la L. 9-1-2004 n.6 che ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Tale istituto è intervenuto soprattutto per mitigare gli effetti, a volte sproporzionati rispetto alle reali esigenze di protezione del soggetto, dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Pertanto colui che è affetto da infermità anche parziale o temporanea ovvero da menomazione fisica o psichica (anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali) possono ricorrere al giudice tutelare affinchè nomini con decreto un amministratore di sostegno indicato dal beneficiario oppure in mancanza di indicazione scelto dal giudice nell’interesse del beneficiario stesso.

Compito dell’amministratore di sostegno è quello di intervenire in qualità di rappresentante negli atti giuridici di straordinaria amministrazione oppure assistere il beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione.

La procedura per la nomina dell’amministratore non necessita necessariamente dell’intervento di un Avvocato.

Ecco i passaggi da seguire:

  • La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno si presenta con ricorso (basta una marca da bollo da 8,00€) al Giudice Tutelare della zona di residenza o domicilio della persona che necessita di assistenza.
  • Possono presentare ricorso oltre alla persona stessa che ha bisogno di assistenza, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini), gli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati), il tutore o curatore, il pubblico ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, che se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 del Codice Civile o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
  • Il Giudice fissa una o più udienze per la verifica delle reali necessità della persona. Può nominare nel frattempo anche un amministratore provvisorio. All’esito delle opportune verifiche il Giudice nomina con decreto entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, l’amministratore di sostegno.

Il decreto deve contenere:

  • le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
  • la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
  • l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
  • i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  • la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e
  • le condizioni di  vita personale e sociale del beneficiario.

Lo Staff di Consulenza Legale Online