La mediazione dello studio legale nel recupero crediti per la gestione attività-passività

In questo periodo di crisi per una piccola o media impresa è fondamentale gestire il “working capital” aziendale nel migliore dei modi.

Il working capital aziendale ovvero la liquidità operativa disponibile, data dalla differenza fra le attività e le passività di breve periodo dell’impresa, è cruciale per la sopravvivenza del business.

Le attività quali i crediti a breve termine debbono essere incassate quanto prima possibile, nel caso in cui l’azienda si trovi nell’impossibilità di reperire risorse monetarie a breve termine.

Il recupero dei crediti necessita dell’ausilio di un valido Avvocato, risorsa preziosa per gli imprenditori in un periodo nel quale la PMI ha bisogno di mantenere il focus sulle attività operative che garantiscano la sopravvivenza del business fino alla fine del periodo di crisi finanziaria.

In questo scenario però, il ruolo dello Studio Legale di riferimento non può e non deve limitarsi esclusivamente ad azioni meccaniche di recupero crediti ma potrebbe assumere il ruolo di vero e proprio consulente d’impresa.

L’Avvocato può infatti consigliare l’impresa in difficoltà su quali azioni legali intraprendere oppure no al fine di ottimizzare il recupero dei crediti riportati a bilancio. Va infatti tenuto conto che un fornitore o un cliente importante costretto a saldare la posizione debitoria aperta potrebbe a sua volta trovarsi in grave difficoltà a seguito dell’azione legale. Agire legalmente comporterebbe inoltre un aumento dei costi che entrambe le parti dovranno sostenere nonchè un inasprimento dei rapporti fra le due aziende che in realtà possono avere bisogno l’una dell’altra.

E’ sempre più difficile trovare fornitori fidati e qualificati e decidere o meno di tentare le vie legali deve essere analizzato prevedendo l’impatto sulle proprie attività, i costi da sostenere, la probabilità di successo ed é sempre consigliabile chiedere un parere legale in merito.

In questo scenario finanziario è dunque cruciale avvalersi del supporto di uno Studio Legale che assuma un ruolo di mediatore fra le parti e che possa, entrando in sintonia con l’imprenditore, garantire che le azioni di recupero credito non incrinino la catena del valore di entrambe le società.

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Cos’è l’amministrazione di sostegno?

In questo post parliamo della figura dell’amministratore di sostegno.

Al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni quotidiane è intervenuta la L. 9-1-2004 n.6 che ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Tale istituto è intervenuto soprattutto per mitigare gli effetti, a volte sproporzionati rispetto alle reali esigenze di protezione del soggetto, dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Pertanto colui che è affetto da infermità anche parziale o temporanea ovvero da menomazione fisica o psichica (anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali) possono ricorrere al giudice tutelare affinchè nomini con decreto un amministratore di sostegno indicato dal beneficiario oppure in mancanza di indicazione scelto dal giudice nell’interesse del beneficiario stesso.

Compito dell’amministratore di sostegno è quello di intervenire in qualità di rappresentante negli atti giuridici di straordinaria amministrazione oppure assistere il beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione.

La procedura per la nomina dell’amministratore non necessita necessariamente dell’intervento di un Avvocato.

Ecco i passaggi da seguire:

  • La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno si presenta con ricorso (basta una marca da bollo da 8,00€) al Giudice Tutelare della zona di residenza o domicilio della persona che necessita di assistenza.
  • Possono presentare ricorso oltre alla persona stessa che ha bisogno di assistenza, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini), gli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati), il tutore o curatore, il pubblico ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, che se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 del Codice Civile o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
  • Il Giudice fissa una o più udienze per la verifica delle reali necessità della persona. Può nominare nel frattempo anche un amministratore provvisorio. All’esito delle opportune verifiche il Giudice nomina con decreto entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, l’amministratore di sostegno.

Il decreto deve contenere:

  • le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
  • la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
  • l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
  • i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  • la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e
  • le condizioni di  vita personale e sociale del beneficiario.

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