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La Somministrazione di Farmaci a Scuola

Un tema spesso attuale, quello della somministrazione di farmaci a scuola.

Come funziona la somministrazione di farmaci in orario scolastico? Docenti e personale ATA sono obbligati?

Somministrazione farmaci a scuola
Somministrazione dei farmaci a scuola

Le risposte le troviamo nella RACCOMANDAZIONE del 25/11/2005 del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca e del ministero della Salute.

In questo post ne riassumiamo i contenuti principali e per chi volesse approfondire riportiamo anche il link al documento che chiarisce le linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Clicca qui per accedere al documento originale: https://www.consulenza-legale-online.it/blog/wp-content/uploads/2020/11/linee_guida_farmaci.pdf

Sono frequenti i casi in cui alunni affetti da patologie certificate dal medico curante debbano assumere medicinali durante l’orario scolastico.

La procedura è attivata dai genitori con una formale richiesta sottoscritta da entrambi, unitamente alla certificazione medica rilasciata dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie o dai Pediatri di libera scelta o dai medici di Medicina Generale, da inoltrare al Dirigente Scolastico.

La certificazione medica deve attestare :

  • la presenza della malattia dell’alunno
  • la prescrizione dei farmaci indicando se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile
  • la necessità che la somministrazione debba avvenire in orario scolastico
  • nonchè tutte le informazioni sulla conservazione, la somministrazione,il dosaggio.

La Dirigente scolastica si attiverà con un piano di intervento per la somministrazione del farmaco.

Dovrà individuare i locali idonei e i soggetti deputati alla somministrazione a norma dell’art. 3 della RACCOMANDAZIONE che così recita:

Art. 3 – Soggetti coinvolti – La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

  • le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
  • la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
  • i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
  • gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.
    Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario,
    nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Il personale individuato dalla Dirigente (Docente o ATA) deve aver seguito un corso di Pronto soccorso o corsi simili promossi dagli Uffici Scolastici Regionali,dalle AUSL,dai Servizi Sociali e dalle Associazioni .

Resta fermo che i soggetti sopra elencati non possono essere comunque obbligati alla somministrazione dei farmaci.

In tal caso , se nessuno è disponibile ,il Dirigente Scolastico può stipulare accordi e convenzioni con ad esempio la Croce Rossa italiana,le Unità Mobili di Strada o addirittura,per i casi di emergenza,con il Servizio Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Quindi riassumendo,i soggetti abilitati alla somministrazione dei farmaci sono:

  • i genitori
  • il personale docente e ATA se disponibile,abilitato e volontario (mai obbligati)
  • associazioni di volontariato.

In alcuni casi specifici riguardanti alunni minori,d’intesa con la ASL e la famiglia,è possibile prevedere l’autosomminstrazione.

A cura dello Staff di Consulenza Legale Online